diritto di abitazione è inidoneo ad essere oggetto di ipoteca


 


Not. Gianno Scaglioni, 02.01.2002, chiede:

 

Tizio, proprietario di un appartamento, muore.

Il coniuge rinunzia all'eredità; erede legittimo è l'unico figlio Caio.

Pertanto ora l'unità immobiliare in questione appartiene a Caio per la nuda proprietà e a Tizia per il diritto di abitazione ex art. 40,c.c.
L’erede chiede un mutuo bancario offrendo garanzia ipotecaria l'appartamento suddetto.
La Banca pretende in garanzia la piena proprietà.
Come posso soddisfare le pretese della Banca, nel modo più economico possibile, in considerazione dell'esistenza del diritto di abitazione che come ben si sa non può essere assoggettato a ipoteca?

 


 

Not. Giampiero Petteruti 

 

Secondo Cass. 06.04.2000, n. 4329, in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, c. 2, c.c., determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556, c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva.

 

Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540, c. 1, 542 e 543, c. 1, c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile.

 

Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile.

 

Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari).

 

L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato "ex lege" in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l'acquisto "ipso iure", ai sensi dell'art. 649, c. 1, c.c., senza dover ricorrere all'azione di riduzione.

 

Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v'è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582, c.c., si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

 


 

Not. Alessandro Torroni, interviene:


Questa opinione a quanto mi consta è isolata.

 

Prevale nettamente la tesi per cui i diritti di abitazione ed uso spettano al coniuge quale legittimario, e pertanto anche in caso di successione legittima, che ha sempre un contenuto più ampio di quella necessaria.

 

Inoltre tali diritti sono riconsciuti al coniuge putativo (art. 584, c. 1) che non può certo ricevere più del coniuge legittimo (cfr. per questi due argomenti Capozzi).

 

Questa tesi è stata fatta propria anche da C. Cost., ord. 05.05.1988, n. 527, in Rescigno, Successioni e donazioni, pag. 595, a cui era stata devoluta la questione di legittimità costituzionale.

 


 

Not. Ugo Bechini, rileva:

 

Se ben intendo le questioni sono due:

1.      se il diritto d'abitazione sussista, problema di cui hanno dibattuto i Colleghi Petteruti e Torroni;

2.      se, ammesso pure che esista, cio' sia di impedimento ad una concessione congiunta d'ipoteca, a valere sulla piena proprietà, problema su cui rinvio allo studio CNN 22.06.1999, Est. Caccavale/Ruotolo,  di cui unisco qui sotto un brano; (lo si trova anche su Notariato, 2001, pag. 210 ).

 

Il lavoro giunge alla conclusione che l'operazione e' ben possibile dal punto di vista giuridico, ma e' resa di fatto  impercorribile dalla configurazione rigida della modulistica ministeriale.

 

Credo che gli Autori abbiano perfettamente ragione sia sul primo punto (non ci piove) che sul secondo: cio' non toglie che l'esito complessivo sia straordinariamente indigesto. 

 


 

CNN 22.06.1999, studio, Est. Caccavale/Ruotolo

 

Il diritto di abitazione nell’ipoteca


Deve convenirsi che normalmente l’intrasferibilità di un diritto viene ad incidere anche sulla valutazione del legislatore in ordine alla ipotecabilità del medesimo.

 

La non assoggettabilità ad ipoteca non è una conseguenza necessaria della inalienabilità, e in diversi casi, pur essendo prevista l’intrasferibilità del diritto, non si esclude che il diritto stesso possa essere ipotecato.

 

Tuttavia, qualora l’intrasferibilità sia connessa, come nel nostro caso, alla natura del diritto, e dunque all’esigenza di preservarne l’identità, che sarebbe invece compromessa dalla circolazione del diritto, le medesime ragioni che valgono ad escluderne la alienabilità assumono valore determinante anche al fine di escluderne la assoggettabilità ad ipoteca.


E’ pacifico l’assunto secondo il quale il diritto di abitazione, come quello d’uso e il diritto di servitù, non può essere oggetto di ipoteca in quanto non è ricompreso nell’elencazione dell’art. 2810, c.c., né l’ipotecabilità di tale diritto è prevista da leggi speciali: per dottrina unanime, infatti, l’individuazione dei diritti e dei beni ipotecabili spetta soltanto alla legge, per cui sono ipotecabili solo i diritti e i beni contemplati dall’art. 2810, c.c. o considerati tali da leggi speciali.

 

E la inidoneità dell’abitazione ad essere oggetto di ipoteca viene collegata in dottrina proprio al carattere inalienabile del diritto (35).

 

Il punto consiste ora nell’esaminare se le conclusioni cui si era pervenuti innanzi con riguardo alla cedibilità congiunta del diritto di proprietà e del diritto di abitazione possano riguardare in qualche modo anche la concessione di ipoteca.

 

In primo luogo occorre segnalare l’incongruenza intercorrente tra l’affermazione della assoluta non ipotecabilità del diritto in esame e la tesi, sostenuta dalla Suprema Corte, della legittimità della cessione ove preceduta da un patto autorizzativo fra proprietario e habitator.

 

A seguire tale impostazione dovrebbe anche ammettersi, come ben si intende, che il diritto di abitazione possa essere concesso in garanzia ipotecaria allorquando il proprietario vi abbia preventivamente assentito o anche quando, avendone autorizzato l’alienazione, abbia comunque assentito a che il diritto possa essere trasmesso a terzi.

 

Qualora invece si ritenesse di negare la legittimità del patto che autorizzi la cessione e, in generale, il compimento di atti di disposizione del diritto in questione, resterebbe da soffermare l’attenzione sull’ipotesi in cui, insieme, proprietario e habitator concedano ipoteca a garanzia di un medesimo debito.

 

Coerentemente con l’opinione espressa in ordine alla alienazione congiunta dei predetti diritti, anche ora sembra si possa prospettare la conclusione della piena legittimità dell’atto di disposizione al vaglio e della susseguente iscrizione che sulla sua base fosse compiuta.


Si afferma in dottrina che, ove l’iscrizione per una stessa obbligazione sia eseguita contro più contitolari di diritti reali insistenti sul cespite, - come contro i diversi comproprietari del medesimo – , allora l’espropriazione di quest’ultimo dovrà riguardare tutti i diritti – ovvero l’insieme delle quote di comproprietà – su cui sia stata costituita l’ipoteca.

 

Se ciò è vero, ne consegue anche che l’assegnatario del bene in nessun caso potrà subentrare nell’originario diritto di abitazione, potendo egli solo conseguire la proprietà assoluta del cespite, libera dal vincolo del diritto parziario, il quale con l’assegnazione risulterà ormai estinto per confusione.


In definitiva la fattispecie in esame non sembrerebbe confliggere contro nessuna delle istanze per le quali è esclusa l’ipotecabilità del diritto di abitazione in quanto tale: non contro l’interesse del proprietario, il quale partecipa con l’habitator alla concessione dell’ipoteca e dunque vi acconsente; non, del pari, contro le esigenze di preservare, secondo lo schema legale ed entro i limiti di questo, l’immutabilità sostanziale del diritto di abitazione, che non viene infatti trasferito a terzi separatamente dalla proprietà.

 

Dovendosi individuare dunque la ratio dell’esclusione del diritto di abitazione da quelli “capaci di ipoteca” nella tutela delle medesime esigenze che sono alla base del divieto di cessione di tale diritto, si profila come plausibile una interpretazione restrittiva dell’art. 2810, c.c., che, nell’omettere di menzionare il diritto di abitazione, intenderebbe soltanto escludere l’ipotecabilità del diritto di abitazione in quanto tale e non anche la sua ipotecabilità congiuntamente al diritto di proprietà.

 

A questo punto non può omettersi dal rilevare che la conclusione qui auspicata incontra un ostacolo di natura pratica difficilmente eludibile.

 

Come ben noto, la meccanizzazione dei registri immobiliari ha alterato profondamente la struttura della nota di trascrizione e di iscrizione: questa, da documento originariamente redatto secondo uno schema libero, si è trasformato in un modulo articolato in campi atti a ricevere essenzialmente locuzioni prestabilite e precodificate nella normativa di riferimento.

 

In particolare, il quadro relativo ai diritti oggetto della vicenda da pubblicizzare può essere compilato, quanto alla natura dei diritti di cui si dispone, soltanto sulla base della elencazione formulata nelle relative istruzioni ministeriali.

 

Ebbene, mentre l’abitazione è ricompresa nella lista dei diritti che possono essere contemplati in sede di trascrizione, diversamente il diritto in questione non appare nell’elenco dei diritti deducibili nella nota di iscrizione.

 

Risulta evidente che tale circostanza, - salvo il ricorso ad espedienti più o meno plausibili -, basta di per sé ad impedire, al di là delle opzioni teoriche prescelte e con indubbio nocumento per la circolazione della ricchezza, che il creditore possa conseguire, ove il cespite cauzionale sia già gravato dal diritto di abitazione e il titolare non intenda rinunciarvi, una garanzia ipotecaria assoluta e pienamente soddisfacente, che assorba per intero l’utilità economica del bene.